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Circolare 18

Fruizione ferie e norme di legge per il personale a tempo determinato

Interessato tutto il personale docente e Ata con contratto di supplenza breve e saltuaria, fino al termine delle lezioni e fino al 30 giugno

Utente NUIC877006-web

da Nuic877006-web

  1. Il personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o al 30/6 deve prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali vacanze natalizie e/o pasquali; ponti e festività; periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate), oppure fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle condizioni che esse siano state maturate e che la fruizione avvenga senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.

 

  1. Per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o al 30/6 il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell’arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o no formalmente concesse.

 

  1. Per coloro i quali hanno contratto fino al 31 agosto, non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

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