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1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto.

  2. Il Dirigente scolastico presiede il Collegio dei Docenti. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente scolastico, il Collegio dei Docenti è presieduto dal docente Collaboratore Vicario. Svolge le funzioni di Segretario uno dei collaboratori che redige il verbale delle sedute.
  3. Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio dell’anno scolastico.

  4. Compiti e finalità del Collegio dei Docenti sono strettamente legate ad attività di programmazione e di aggiornamento continuo, indispensabili per conseguire le finalità proposte dalle varie componenti della scuola e che la Costituzione e le leggi istitutive le attribuiscono. La programmazione e gli aggiornamenti si svolgono nei tempi e secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti. Particolare importanza deve essere data alla programmazione di inizio anno ad alla verifica finale, nelle quali debbono essere coinvolte tutte le componenti scolastiche. Il progetto educativo di Istituto, la carta dei servizi, i progetti di classe e di sezione, saranno affissi all’albo d’Istituto, diffusi e pubblicizzati nelle riunioni, consegnati in copie a tutti coloro che ne fanno richiesta. Le funzioni del Collegio dei Docenti sono attribuite dall’art.7, comma 2, del D. Lgs. 297/94, in particolare:
  • Cura la programmazione dell’azione didattica;
  • Formula proposte per la formazione delle classi, la loro composizione e la     formulazione dell’orario;
  • Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica;
  • Provvede all’adozione dei libri di testo;
  • Promuove iniziative di sperimentazione;
  • Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto;
  • Elegge i docenti incaricati a sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento;
  • Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e nel Consiglio di disciplina degli alunni;
  • Elegge i documenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
  • Esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli alunni.

  5. Il collegio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

  6. Il Collegio si riunisce, di regola, almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità. Nel periodo dal 1° Settembre all’inizio delle lezioni, il Collegio dei docenti si riunisce per l’elaborazione del piano annuale delle attività scolastiche e per la programmazione delle iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell’anno.

  7. Le riunioni hanno luogo durante l’orario di servizio, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

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